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Norme in materia di esposizione del Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati
Proposta del 29/12/2014 n. 14
Firmatario: Foti



RELAZIONE

COLLEGHI CONSIGLIERI! -
Il Crocifisso è simbolo della civiltà e della cultura cristiana - nella sua radice storica, ed ha quindi valore universale, indipendente da una specifica credenza religiosa - ed è simbolo che esprime l'elevato fondamento dei valori civili, segnatamente di quelli sono alla radice dell'ordinamento statuale italiano.
Il Crocifisso, con il suo significato spirituale, porta in sé i valori della identità storica e culturale, di fratellanza, di pace e di giustizia.
Il presente progetto di legge, costituito di tre articoli, obbliga ad esporre il Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.
Al riguardo, si condivide il pensiero di Marcello Veneziani - a commento dell'iniziativa di un Sindaco volta a rimettere il Crocifisso negli uffici pubblici - secondo il quale "il Sindaco rimette i crocifissi negli uffici pubblici e viene crocifisso a mezzo stampa. Rozzo, autoritario, intollerante, impone la religione. Poi esci e vedi le chiese, i monasteri, le strade dedicate, i toponimi delle nostre città. Pieni di simboli cattolici. Dicono che il grezzo sia lui e invece sono loro gli analfabeti di ritorno che non capiscono più il linguaggio della nostra civiltà, i segni e i simboli millenari del nostro vivere civile. Arrivo a dire che anche in una società che non crede più in Cristo, non solo laica e liberale ma perfino atea, quei simboli restano la nostra carta d'identità, il nostra Dna. Possiamo poi criticarla e pure rifiutare i nostri padri e le nostre madri ma non possiamo negare che siamo loro figli. E non si tratta di una paternità fra tante, ma quella che ci ha più formato, e pure deformato, nei secoli.
Intolleranza sarebbe obbligare la gente a farsi il segno della croce, a professare la fede cristiana e non altre. Ma un simbolo inerme, che ricorda un martirio subito e non inflitto, che ci dice da dove veniamo, nel bene e anche nel male, nella salute e nella malattia della fede, non offende ma ricorda. Se fossi di un'altra fede o di nessuna fede mi sentirei perfino rassicurato dal legame visibile con la nostra storia della pietà. Mi avvilisce una società in cui l'unica universalità sono la tecnica e il denaro, in cui si esibisce la sfera sessuale e si inibisce la sfera religiosa. Vi dite emancipati ma siete solo sradicati. Barbari chic."
Infine, da un punto di meramente istituzionale, il presente progetto di legge rispetta la lettera dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (articolo 2, comma 1, lettera c), che sancisce tra i propri obiettivi, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio.

TESTO


Articolo 1
(Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili della Regione)

1) E' fatto l’obbligo di esporre l'immagine del Crocifisso nei locali posti all'ingresso di ogni edificio e di ogni immobile di proprietà regionale, in uso - in tutto o in parte - alla Regione e ad enti da essa dipendenti o ad essa funzionali.
2) L'obbligo di cui al comma che precede si applica anche a ogni edificio e ad ogni immobile che la Regione e enti da essa dipendenti o da essa funzionali hanno in uso, in tutto o in parte, a qualunque titolo.


Articolo 2
(Sanzioni amministrative)

1. La mancata esposizione del Crocifisso comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1.200,00.
2. Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.


Articolo 3
(Entrata in vigore)

a) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


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