Norme in materia di esposizione del Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili utilizzati
Proposta del 29/12/2014 n. 14 Firmatario: Foti
RELAZIONE
COLLEGHI CONSIGLIERI! -
Il Crocifisso è simbolo della civiltà e della cultura cristiana - nella
sua radice storica, ed ha quindi valore universale, indipendente da una
specifica credenza religiosa - ed è simbolo che esprime l'elevato
fondamento dei valori civili, segnatamente di quelli sono alla radice
dell'ordinamento statuale italiano.
Il Crocifisso, con il suo significato spirituale, porta in sé i valori
della identità storica e culturale, di fratellanza, di pace e di
giustizia.
Il presente progetto di legge, costituito di tre articoli, obbliga ad
esporre il Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili
utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa
funzionali.
Al riguardo, si condivide il pensiero di Marcello Veneziani - a commento
dell'iniziativa di un Sindaco volta a rimettere il Crocifisso negli
uffici pubblici - secondo il quale "il Sindaco rimette i crocifissi
negli uffici pubblici e viene crocifisso a mezzo stampa. Rozzo,
autoritario, intollerante, impone la religione. Poi esci e vedi le
chiese, i monasteri, le strade dedicate, i toponimi delle nostre città.
Pieni di simboli cattolici. Dicono che il grezzo sia lui e invece sono
loro gli analfabeti di ritorno che non capiscono più il linguaggio della
nostra civiltà, i segni e i simboli millenari del nostro vivere civile.
Arrivo a dire che anche in una società che non crede più in Cristo, non
solo laica e liberale ma perfino atea, quei simboli restano la nostra
carta d'identità, il nostra Dna. Possiamo poi criticarla e pure
rifiutare i nostri padri e le nostre madri ma non possiamo negare che
siamo loro figli. E non si tratta di una paternità fra tante, ma quella
che ci ha più formato, e pure deformato, nei secoli.
Intolleranza sarebbe obbligare la gente a farsi il segno della croce, a
professare la fede cristiana e non altre. Ma un simbolo inerme, che
ricorda un martirio subito e non inflitto, che ci dice da dove veniamo,
nel bene e anche nel male, nella salute e nella malattia della fede, non
offende ma ricorda. Se fossi di un'altra fede o di nessuna fede mi
sentirei perfino rassicurato dal legame visibile con la nostra storia
della pietà. Mi avvilisce una società in cui l'unica universalità sono
la tecnica e il denaro, in cui si esibisce la sfera sessuale e si
inibisce la sfera religiosa. Vi dite emancipati ma siete solo sradicati.
Barbari chic."
Infine, da un punto di meramente istituzionale, il presente progetto di
legge rispetta la lettera dello Statuto della Regione Emilia-Romagna
(articolo 2, comma 1, lettera c), che sancisce tra i propri obiettivi,
il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle
tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio
territorio.
TESTO
Articolo 1
(Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili della Regione)
1) E' fatto l’obbligo di esporre l'immagine del Crocifisso nei locali
posti all'ingresso di ogni edificio e di ogni immobile di proprietà
regionale, in uso - in tutto o in parte - alla Regione e ad enti da essa
dipendenti o ad essa funzionali.
2) L'obbligo di cui al comma che precede si applica anche a ogni
edificio e ad ogni immobile che la Regione e enti da essa dipendenti o
da essa funzionali hanno in uso, in tutto o in parte, a qualunque
titolo.
Articolo 2
(Sanzioni amministrative)
1. La mancata esposizione del Crocifisso comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1.200,00.
2. Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di
cui al precedente comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
3. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni
in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei
tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio
provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio
successivo.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
a) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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