ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA- Parere della Regione Emilia Romagna

Questa è la mail che ho trasmesso a tutti i Sindaci e a tutti gli Assessori all’Urbanistica dei Comuni della nostra Provincia, circa le precisazioni che la Regione Emilia Romagna ha dato in materia di erogazione di denaro pubblico a favore degli edifici di culto derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione secondaria.

All’Assessore all’Urbanistica del Comune di

e. p.c. al Sindaco del Comune di

 

Ravenna, 16marzo 2016

 

Oggetto: parere Regione Emilia Romagna su oneri di urbanizzazione e conseguente richiesta di interruzione erogazioni a favore di chiese ed altri edifici per servizi religiosi

 

Egregio Assessore,

 

la Regione Emilia Romagna ritiene non più applicabili le disposizioni che stabiliscono che  il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria siano destinati alle chiese ed altri edifici per attività religiose.

Lo rende noto attraverso il parere emesso dal responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, Giovanni Santangelo, investito della questione dal Comune di Gambettola (FC) cui era stata presentata una richiesta di rimborso da una parrocchia locale per spese sostenute nel 2014 per lavori di demolizione e nuova costruzione di edificio da destinare a Centro parrocchiale, rimborso richiesto come liquidazione di quota di oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il Comune dovrebbe formulare annualmente una previsione di impegno dei proventi derivanti da concessioni e sanzioni edilizie, e nell’ambito di tale previsione, “d’intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti”, dovrebbe destinare una quota dei proventi – il 7% appunto degli oneri di urbanizzazione secondaria o la diversa percentuale stabilita dal Consiglio comunale – “in primo luogo all’acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all’ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l’acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il  ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici”.

La Regione Emilia Romagna afferma però che “appare necessario considerare il principio, radicato nell’ordinamento, in virtù del quale le opere di urbanizzazione sono, in linea naturale, opere pubbliche rientranti, o destinate a rientrare, nel patrimonio del Comune” e che “come per tutte le opere pubbliche, tale principio risponde alla logica secondo la quale la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale”.

“In coerenza a tale principio, ed a fronte dell’attuale carattere multiconfessionale della quota di popolazione dèdita a pratiche religiose, e dei connessi principi costituzionali di libertà e non discriminazione, dovrebbe ritenersi che qualora il Comune, nell’ambito della propria autonomia, ritenga di destinare una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione (o altri fondi pubblici) alla realizzazione di opere di urbanizzazione riguardanti il culto, dovrebbe farlo in riferimento ad edifici e spazi di proprietà dello stesso Comune, assegnati o gestiti direttamente, secondo quanto ritenuto più adeguato al contesto sociale locale ed alla relativa evoluzione, in modo da soddisfare l’interesse di tutte le diverse comunità e persone che nella realtà locale possano aspirare all’esercizio di pratiche di carattere spirituale in ambienti dedicati”.

Inoltre, si legge nel parere, la normativa in argomento (le disposizioni regolamentari del 1978, riprodotte ai paragrafi 2 e 3 del punto 2.1 del testo coordinato delle “Indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10”, contenuto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 849 del 04.03.1998) risale al 1978 e poteva dunque trovare fondamento in quei Patti lateranensi allora ancora in vigore e in particolare nel principio di “religione di Stato” che nell’ambito della revisione concordataria del 1985 si provvide poi a dichiarare non più in vigore (punto 1 del Protocollo addizionale all’Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana, ratificato con legge 25.03.1985, n. 121).

Le disposizioni sono quindi da ritenersi inapplicabili. Il parere della Regione Emilia Romagna lascia comunque una porta aperta qualora un Comune pervenisse a conclusioni di segno diverso: ma in tal caso, si specifica, “apparirebbe necessario richiamare, come già espresso nel parere del 2001, il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all’art. 12 della legge 241/1990, e degli odierni collegati obblighi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013, ossia la necessità della preventiva approvazione e pubblicazione di atti che predeterminino i criteri e le modalità di riparto dei contributi tra i soggetti esponenziali dei diversi orientamenti confessionali o filosofici presenti nell’ambito comunale, tenendo conto dell’effettiva rappresentatività di tali soggetti esponenziali, nell’ambito della popolazione comunale, in coerenza con i principi costituzionali sull’imparzialità dell’azione amministrativa e sulla libertà di religione”.

Il parere è stato pubblicato in dicembre 2015 sul sito della Regione, probabilmente ne è già in possesso e ha provveduto ad informare Sindaco e Consiglio comunale. Le chiedo in ogni casi di adeguare tempestivamente il comportamento del Comune al parere della Regione, interrompendo eventuali erogazioni a favore di chiese ed altri edifici per servizi religiosi, anche relative ad anni pregressi. I fondi pubblici così risparmiati potrebbero ad esempio essere destinati all’edilizia scolastica o ad altre opere del patrimonio pubblico.

 

Cordialmente,

Claudio Pagnani

Circolo Uaar Prov. Ravenna

 

Mail: ravenna@uaar.it

FB: www.facebook.com/groups/107033765983683/

 

 

Ulteriori informazioni:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/ultimi-aggiornamenti/parere-prot-pg-2015-862614-del-4-dicembre-2015

 

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